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Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente a tempo determinato (30 giugno e /o supplenze brevi)

Circolare n°102

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da Segreteria

del lunedì, 09 dicembre 2024

Circolare N° 102

Villa Cortese, 9 dicembre 2024

Al Personale docente a tempo determinato

p.c al DSGA

 

Oggetto: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente a tempo determinato (30 giugno e /o supplenze brevi)

 

Tutto il personale docente assunto a tempo determinato (con contratto sino al 30 giugno e /o supplenze brevi) è sollecitato a definire il piano delle ferie effettivamente spettanti e a formulare la richiesta alla segreteria del personale attraverso il registro elettronico (Argo personale) entro il 20 dicembre p.v.. 

A tal fine si ricorda che i periodi in cui è possibile fruire delle ferie ( art. 35 del CCNL del 2019-21;  Art 54 della legge n. 228 del 2012) sono :

  • quelli di sospensione delle lezioni sulla base dei calendari regionali ( chiusure natalizie , pasquali etc);
  • i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dagli OO.CC competenti;
  • a giugno, i giorni successivi al termine delle lezioni  ove non impegnati da attività didattiche programmate come scrutini, Collegio dei Docenti etc. (Ragioneria Generale dello Stato Nota prot. n. 73425 del 06/09/2013)

Sarà possibile eventualmente chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie. Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l’obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.  

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