Circolare n°247

Pubblicazione dell’O.M. 10 DEL 16/05/2020 - ESAMI DI STATO

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da Segreteria

del lunedì, 18 maggio 2020

 Circ. n° 247

 Villa Cortese , 16 maggio 2020

 

                                                                                                        Alle studentesse e agli studenti

            alle  docenti e ai docenti  delle classi quinte

 

OGGETTO: Pubblicazione dell’O.M. 10 DEL 16/05/2020 - ESAMI DI STATO

 

Si comunica che in data odierna è stata pubblicata l’O.M. n. 10 sugli Esami di Stato . Di seguito viene fornita una sintesi  riguardante gli aspetti di maggiore interesse per i candidati; si allega il testo integrale dell’O.M., corredato di griglia di valutazione e tabella di conversione dei crediti.

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art. 2 – Inizio della sessione d’esame

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.

 

art. 3 - Candidati interni ed esterni

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso. Nella Regione Lombardia, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti in possesso del diploma di  quarto anno conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.

NB L’ammissione viene deliberata in deroga ai requisiti previsti dal Dlgs 62/17 art. 13.  Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (motivazioni disciplinari ivi indicate).

art. 9 - Documento del Consiglio di classe

 Il consiglio di classe elabora il documento del consiglio di classe entro il 30 maggio 2020.

Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (nella parte finale del documento); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.

 

art. 10 – Credito scolastico

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza ( vedi allegato alla presente circolare)             

 

art. 14 - Riunione plenaria e operazioni propedeutiche

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.

art. 16 - Prova d’esame

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

 a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.

 La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali per la discussione multidisciplinare per i relativi candidati prima di ogni giornata di colloquio. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del rapporto interdisciplinare di queste ultime.

 

art. 17 - Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame

L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. (Pertanto, si tratta di un elaborato concernente le due materie che sarebbero state oggetto della prova scritta)

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione per la trattazione multidisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi;

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:………………………...

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.

La  Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.

art. 19 - Esame dei candidati con disabilità

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

 

art. 20 - Esame dei candidati con DSA

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.  Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.  Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

 

art. 25 – Pubblicazione degli esiti

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (pertanto è previsto il non superamento dell’esame).

 

Allegati:

Testo dell’O.M. 10 del 16/05/2020

Allegato A: crediti

Allegato B: griglia di valutazione della prova orale

La  Dirigente scolastica 

prof.ssa Cristina Gualtieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)

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