Circolare n. 109

Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – Obbligo Vaccinale e “Super Green Pass”

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da Segreteria

del domenica, 05 dicembre 2021

Circolare n° 109

Villa Cortese, 4 dicembre 2021

A TUTTO IL PERSONALE

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Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – Obbligo Vaccinale e “Super Green Pass”

Com’è noto il 26 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n.172 ( IN ALLEGATO) recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il provvedimento in parola introduce una serie di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che possono sintetizzarsi per come segue:

obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose;

estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;

durata del Green Pass ridotta da 12 a 9 mesi. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi decorrono nuovamente da quest’ultima data;

istituzione del Green Pass c.d. “rafforzato” o “super”;

uso del green pass (c.d. “base”) esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive;

rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Per quanto concerne la misura dell’obbligo vaccinale ed il richiamo per la terza dose, la medesima entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021, e verrà estesa ad ulteriori categorie professionali, rispetto al personale sanitario. Dall’obbligo in parola restano esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute.

Le specifiche misure per il settore scolastico

Con specifico riferimento al settore scolastico, il richiamo all’obbligo vaccinale riguarda l’intero comparto scuola e dunque deve intendersi soggetto a tale previsione il personale:

del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

delle scuole non paritarie;

dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);

dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

È importante chiarire che l'obbligo vaccinale riguarda non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.

IMPORTANTE: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo suddetto, invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Si invita tutto il personale a un’attenta lettura del provvedimento allegato.

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Cristina Gualtieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)

 

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