Circ. n° 129
Villa Cortese, 8 gennaio 2022
AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
OGGETTO: GESTIONE DEI CASI COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE (C.M. 11 dell’8 gennaio 2022)
Con la circolare in oggetto il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute ha inteso fornire alcune prime indicazioni di carattere applicativo in merito alle disposizioni normative recentemente emanate, nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.
Si allega il testo integrale della Circolare trasmessa in data odierna.
Si segnalano altresì i seguenti aspetti, che costituiscono un dato di novità rispetto alla previgente procedura:
- introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
- In caso di due o più casi positivi nella stessa classe, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). Tali indicazioni sono riassunte nella precedente circolare n° 128 pubblicata sul sito e richiamate nello specchietto riassuntivo allegato alla presente circolare.
- In caso di due studenti positivi nella stessa classe viene precisato che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è pertanto abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
- Viene chiarito che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede quanto segue: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- Si specifica distintamente quanto è in capo alle Istituzioni scolastiche e quanto spetta all’autorità sanitaria: i Dipartimenti di Prevenzione (ATS) provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola.
Si pregano docenti, studenti e famiglie di consultare il nostro sito
https://www.agrariomendel.edu.it/
per eventuali aggiornamenti, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Cristina Gualtieri
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
da Segreteria
del domenica, 09 gennaio 2022